MISURE URGENTI ARERA PER EVENTI METEOROLOGICI (Delibera 20/2026/R/com)

EVENTI METEOROLOGICI GENNAIO 2026 – SOSPENSIONE PAGAMENTI E BLOCCO DISTACCHI (Delibera ARERA 20/2026/R/com)

ARERA, con la Delibera 20/2026/R/com (9 febbraio 2026), ha introdotto misure urgenti a tutela dei clienti finali colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, nei Comuni individuati dall’Allegato all’Ordinanza n. 1180 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (30 gennaio 2026).

Le misure si applicano alle forniture di energia elettrica e gas (inclusi i gas diversi distribuiti tramite reti canalizzate) asservite ad abitazioni o sedi produttive distrutte, anche parzialmente, oppure sgomberate con provvedimento delle autorità comunali a seguito degli eventi.

CHI PUÒ RICHIEDERE LE MISURE

Può presentare richiesta il cliente titolare di una fornitura:

  • ubicata in uno dei Comuni indicati nell’Allegato all’Ordinanza 1180;
  • riferita ad un’abitazione o sede produttiva distrutta (in tutto o in parte) o sgomberata a seguito degli eventi meteorologici.

Elenco Comuni (Ordinanza 1180 – Allegato)

MISURE PREVISTE

1) Sospensione dei termini di pagamento per 6 mesi

È disposta la sospensione per 6 mesi dei termini di pagamento delle fatture (emesse o da emettere) con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026. La sospensione include anche eventuali corrispettivi per allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro (fatti salvi i pagamenti già effettuati).

Periodo di applicazione: le misure sono applicate dalla data di entrata in vigore del provvedimento e comunque fino al 18 luglio 2026.

2) Blocco delle sospensioni per morosità

Per garantire la fruizione dei servizi essenziali nelle aree colpite, non si applica la disciplina delle sospensioni per morositàanche se la morosità si è verificata prima del 18 gennaio 2026.

COME PRESENTARE LA RICHIESTA (ENTRO IL 30 APRILE 2026)

Per ottenere la sospensione dei termini di pagamento è necessario presentare entro il 30 aprile 2026 un’istanza corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 DPR 445/2000) che attesti i requisiti (immobile distrutto/inagibile o sgomberato).

L’istanza può essere presentata dal cliente tramite: e-mail o posta ordinaria, utilizzando il Modulo – Allegato A (o altro format con gli stessi contenuti minimi).

Modulo Allegato A (ARERA 20/2026/R/com)

Documenti da allegare:

  • copia di un documento di identità in corso di validità.

CANALI PER L’INVIO

Invia il modulo compilato e firmato + documento di identità tramite:

COSA SUCCEDE DOPO IL PERIODO DI SOSPENSIONE

Al termine del periodo di sospensione, gli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi saranno rateizzati su un periodo minimo di 12 mesisenza interessi e senza discriminazioni (salvo il caso di importi complessivi inferiori a 50 euro, per i quali la rateizzazione non si applica).

Entro 2 mesi dal termine della sospensione, il venditore comunica al cliente:

  • gli importi non pagati oggetto di rateizzazione;
  • il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi;
  • la facoltà di pagare anche in un’unica soluzione e le eventuali condizioni alternative/migliorative.

Il cliente ha comunque la facoltà di pagare gli importi anche durante la sospensione, per ridurre i pagamenti futuri in cui potranno essere contabilizzati anche i consumi del periodo.

TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le istanze e la documentazione inviata potranno essere richieste nell’ambito di verifiche da parte di CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali), secondo quanto previsto dalla regolazione vigente.

RIFERIMENTI

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